LEGGE REGIONALE

15 ottobre 1997, n. 26

Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo

sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua

evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento

volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo

economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla

diversità nelle culture regionali.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione

delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in

Sardegna, in conformità al principi ispiratori dello Statuto speciale.

Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da

valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua

italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione

letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca

tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua

specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica

e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico

sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti

internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue

regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea

per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la

valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti

necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materi a di beni

culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici

spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte

le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione

dell'autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è

riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla

lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto

sassarese e a quello gallurese.

Art. 3

Compiti della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli

1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in

raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le

adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini

singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni

reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.

2. In particolare, la Regione:

a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia

partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli

organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;

b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi

ad attività e iniziative culturali;

c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la

catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;

d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle

finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata,

efficienza, economicità e tempestività;

e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni

tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente

legislazione regionale.

TITOLO II

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di

riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale,

fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a

costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale,

una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e

fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i

seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del

personale agli stessi preposto:

a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1. dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri dl documentazione,

pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano la

raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua

conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove

tecnologie;

2. dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o

microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli

archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare

dell'area mediterranea;

3. dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione

audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;

4. dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la diffusione,

tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione

regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrativa della Regione ed

i relativi atti di programmazione, nonché le problematiche di generale interesse

per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente le gge;

b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1. cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei

musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropologici,

artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e

di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove

raccolte espositive;

2. promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro

valorizzazione e tutela;

c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale

dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate

specifiche funzioni.

Art. 5

Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito

presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la

lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi

generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo 12,

comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il

perseguimento dei suindicati obiettivi.

4. L’Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è composto da:

a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e

comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale

con voto limitato a tre;

b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai

rispettivi Senati accademici;

c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero per i beni

culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici,

Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici,

Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi

dell'articolo 32 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;

e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e

comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio

provinciale;

f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della Sardegna,

designato dal collegio dei docenti;

g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e

Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.);

h) Il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico

(I.S.R.E.).

5. Le funzioni dl segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario

dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.

Art. 6

Nomina e durata dell'Osservatorio

1. L’Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera

della Giunta regionale.

2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale

ed europeo è incompatibile con quella di membro dell’Osservatorio.

3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno

che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro

dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'Assessore regionale

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la

nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.

4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza

giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo 5 non

vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.

6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute, spetta un

gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. a)

della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in

vigore della legge stessa.

Art. 7

Coordinamento con organi statali

1. L’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,

spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività

dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni

statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di

apposite conferenze miste.

Art. 8

Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la

cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il

compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione

della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di

formulare osservazioni e proposte all’Assessorato regionale della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare

appositi programmi di attività.

2. L’Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i

criteri per la collaborazione con le consulte locali.

TITOLO III

AZIONI E INTERVENTI

Art. 9

Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna

1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo generale del

patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso

della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità

che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio -

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la

raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi

e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti

comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente

legge.

Art. 10

Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

1. L’Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico

dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:

a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato

anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 8;

b) 1 'informatizzazione;

c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione alla

elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante

linguistico della Sardegna.

Art. 11

Conferenze annuali

1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e

sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le

istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e

scolastici.

2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i

soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli

interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere

osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte

dell'Osservatorio.

Art. 12

Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora,

sentito l'Osservatorio, un Piano triennale di interventi.

2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente,

entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure

ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio

regionale delle Iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi;

stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di

sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue

l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente

legislazione.

5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progettiobiettivo

le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3

della presente legge. Esso contiene:

a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progettiobiettivo

in cui queste si articolano;

b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni

progetto-obiettivo;

c) l'entità del finanziamento complessivo la sua ripartizione per progettiobiettivo

e per anno di finanziamento;

d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le

altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali,

pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative

promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le fi nalità

della presente legge;

e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si

richiede il finanziamento regionale;

f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi

previsti dai successivi articoli 13 e 14;

g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi ed

iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'Amministrazione regionale.

6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli

eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e

sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano

di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio

Art. 13

Interventi finanziari

1. L’Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore

culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari

secondo le seguenti misure e modalità:

a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e

documentate;

b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle

spese previste, ammesse e documentate;

c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l’Università fino

alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e

senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese

previste, ammesse e documentate;

e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro,

l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari

per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le

misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 12.

2. Nell’ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto

del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il

sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole

categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima

diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali

risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla

base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà

culturale della Sardegna;

b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di

tradizione orale della Sardegna;

c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la

cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici,

beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di

strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni

di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di

cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle

raccolte;

d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per

canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in

Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali

del popolo sardo;

e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della

conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni

materiali e spirituali;

f) la pubblicazione dl testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi

alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi

ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili

a finì didattici;

g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le

finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di

deprivazione sociale e culturale;

h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche

coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuolaterritorio;

i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei

settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e

al dialogo tra cultura sarda e altre culture;

l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica

relativa alla Sardegna;

m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali

documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia

sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente

interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri

soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di

finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.

5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato

regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e

sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli

eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel

caso di enti o soggetti collettivi;

b) Indicazione del beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di

quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;

c) certificato di vigenza, per le società;

d) relazione illustrativa del programmi di attività;

e) piano economico e bilancio di previsione.

6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei contributi

assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese

ammesse, relativo all'annualità precedente.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e

alla cultura sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la

cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto

sassarese e quello gallurese.

Art. 14

Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, contribuisce

finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla

produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a

pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di

specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché

rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.

3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall’entrata

in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle

attività, la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.

4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l’Amministrazione,

regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore regionale

della pubblica istruzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport,

sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare,

potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al

comma 1 che rientrino nella finalità della presente legge.

Art. 15

Borse di studio

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione

regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni

culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle

materie oggetto della presente legge.

2. Le aree dì ricerca oggetto delle borse dì studio sono proposte

dall'Osservatorio.

Art. 16

Convenzioni con strutture esterne

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente

legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e

privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di

attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di

consulenza tecnico-scientifica.

2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui

all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni

stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

TITOLO IV

INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL’AUTONOMIA DIDATTICA DELLE

SCUOLE

Art. 17

Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi

1. L’Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la

formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e

direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti

interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia

didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, svolgano

attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente

legge.

2. In modo specifico vengono finanziate le Iniziative che abbiano lo scopo di

favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto allo studio,

l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello

delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel

quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed In

relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di

flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla

conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree

disciplinari:

a) lingua e letteratura sarde;

b) storia della Sardegna;

c) storia dell'arte della Sardegna;

d) tradizioni popolari della Sardegna;

e) geografia ed ecologia della Sardegna;

f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e

all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 18

Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi

1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport, entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17,

predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le

attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della

lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione

della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati

ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo 20 e possono

essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della

sperimentazione stessa.

Art. 19

Finanziamento dei corsi universitari

1. L’Amministrazione Regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università

della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla

formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto

privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla

Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17. Tali

cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge

regionale 8 luglio 1996, n. 26.

Art. 20

Sussidi all'attività di sperimentazione

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute

dalle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui

all’articolo l7, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a

partire dalla parlata della comunità di appartenenza;

b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico,

scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego

della lingua sarda come strumento veicolare;

c) formulazione di programmi educativi bilingui.

2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione regionale

è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla

pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento

della cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico

di uso individuale e collettivo.

Art. 21

Verifica della sperimentazione

1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo 20, le

relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno

avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi

delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente

legge.

2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e

conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni

culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati

dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione,

vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e

grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine

di svolgere ulteriori, analoghe, attività.

Art. 22

Centri di servizi culturali

1. L’Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente

legge ed in particolare per favorire l'attività dl educazione degl i adulti

finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare

riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale

prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali

di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58

della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

TITOLO V

USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Collegi e rapporti con le Amministrazioni

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e

linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e

sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti

locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge

costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi

deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e

statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua

sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la

traduzione di tali interventi.

2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti

dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti,

nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere

usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio,

dal corrispondente testo in lingua italiana

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette

all’Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua

sarda.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali

amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità

le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e

qualificazione del personale regionale e locale che l’Amministrazione regionale

predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti

iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale

dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti

locali, del bilancio della Regione dell'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli

degli anni successivi.

Art. 24

Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda

1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali,

le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche

mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari

delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella

memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad

aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Art. 25

Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del

popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale provvede

all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con

riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro

organizzazioni rappresentative.

2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 12, dovranno trovare

specifica previsione i seguenti interventi:

a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse

culturale riguardante la Sardegna;

b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socioculturali

nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi;

c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire

nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.

3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il

Ministro degli affari esteri, borse dl studio a giovani stranieri appartenenti a

paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni

di reciprocità.

Art. 26

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire

6.430.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1998-1999 sono introdotte le

seguenti variazioni:

In diminuzione

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11024 - Spese per l'effettuazione di interventi integrativi per

esigenze impreviste (artt 1, 14 e 16, L.R. 25 giugno 1984, n. 31, e artt.

3, comma 3, e 33, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)

1997

1998 lire 1.000.000.000

1999 lire 1.000.000.000

Cap. 11090/01 - Spese per la partecipazione della Regione alle fiere

annuali del libro e per iniziative di informazione sull'attività regionale

(L.R. 7 maggio 1953, n. 11, art. 78, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18,

art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e

art. 3, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)

1997

1998 lire 2.000.000.000

1999 lire 2.000.000.000

Cap. 11099 - Finanziamento per l'attività istituzionale di Enti ed

organismi con Unità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio

1990, n. 1, art 81, L.R 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28

aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3,

L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40; L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3,

comma 3, art. 32, comma 7 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)

1997

1998 lire 2.000.000.000

1999 lire 2.000.000.000

Cap. 11115 - Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R 21 giugno

1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio

1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo

1997, n.8)

1997

1998 lire 1.430.000.000

1999 lire 1.430.000.000

In aumento:

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02093 - Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la

specializzazione e la formazione professionale del personale

dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai

corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di

formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche

non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39 L.R. 17 agosto 1978,

n. 51); nonché da parte del personale del ruolo speciale provvisorio di

cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12

(art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

1997

1998 lire 50.000.000

1999 lire 50.000.000

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi

di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi

gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri

consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e

17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27

aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1997

1998 lire 30.000.000

1999 lire 30.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11061 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) Finanziamento ai comuni per

l'istituzione delle Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi e

per la qualificazione e aggiornamento del personale e contributi per le

ricerche e il ripristino dei toponimi (artt. 8, 23, comma 4, e art. 24

della presente legge)

1997

1998 lire 50.000.000

1999 lire 50.000.000

Cap. 11061/01 - (N.I.) 1.1.1.4.1.1.06.06 (05.04) Spese per l'istituzione

del Catalogo generale della cultura sarda e per l'effettuazione del

censimento del repertorio linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati

alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda

nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per

l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione

nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi

statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e

della lingua sarda (artt 9, 10, 17 e 18 della presente legge)

1997

1998 lire 2.600.000.000

1999 lire 2.600.000.000

Cap. 11061/02 - (N.I.) 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04) Spese per l'effettuazione

delle Conferenze annuali sulla cultura e lingua sarda e per la stipula di

convenzioni con istituzioni universitarie, enti e associazioni pubbliche e

private e con esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarda

(artt. 11 e 16 della presente legge)

1997

1998 lire 230.000.000

1999 lire 230.000.000

Cap. 11061/03 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04) Contributi a Università,

istituzioni scolastiche, enti locali, imprese, società e soggetti privati

operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a tutela

della cultura e della lingua sarde; contributi al settore dei mass-media

che trattino argomenti in lingua sarda (artt. 13 e 14 della presente

legge)

1997

1998 lire 1.900.000.000

1999 lire 1.900.000.000

Cap. 11061/04 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) Borse di studio sulla

lingua e cultura sarde (art. 15 della presente legge)

1997

1998 lire 150.000.000

1999 lire 150.000.000

Cap. 11061/05 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04) Finanziamenti per corsi

universitari integrativi tesi all'approfondimento scientifico delle

conoscenze relative alla cultura e alla lingua sarde (art. 19 della

presente legge)

1997

1998 lire 450.000.000

1999 lire 450.000.000

Cap. 11061/06 - (N.I.) 2.1.1.6.2.2.06.06 (05.04) Finanziamenti per la

sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi sc olastici a

tutela della cultura e della lingua della Sardegna e per la produzione e

la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti per l'insegnamento

della cultura e della lingua sarde, nonché per l'acquisto di materiale

didattico (art. 20 della presente legge)

1997

1998 lire 670.000.000

1999 lire 670.000.000

Cap. 11061/07 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) Interventi per la tutela

e la valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche

all'estero, e conferimento di borse di studio a giovani stranieri

appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi (art. 25

della presente legge)

1997

1998 lire 300.000.000

1999 lire 300.000.000

3. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicati

capitoli del bilancio della Regione per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli

dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 27

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997

Palomba

 

 

 

 

 

 A segus