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Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di

tutela delle minoranze linguistiche storiche"

Art.1

Aspetti generali

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.17 della legge 15 dicembre 1999, n.482, in

seguito denominata "legge".

2. Destinatari di detto regolamento sono i soggetti indicati dalla legge, fatto salvo quanto previsto

dall’art.18, comma 1, della legge medesima. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo,

fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione degli statuti, le disposizioni del presente

regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale, se più favorevoli alla minoranza delle

norme previste dai rispettivi statuti e ordinamenti.

3. L’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna

minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza stessa

è storicamente radicata e comunque in cui la lingua ammessa a tutela è la modalità di espressione di

un numero di persone tale da giustificare l’adozione delle varie misure protettive e promozionali

previste dalla legge. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui

al comma 1 dell'art. 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi

sulla delimitazione dell'ambito territoriale con atto motivato e nel rispetto dei principi generali

stabiliti dagli organismi europei ed internazionali. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione

della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 con la quale la popolazione residente

el comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione territoriale in cui si applicano le

disposizini di tutela. La presenza si presume quando il comune, o parte di esso, sia incluso nella

delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore all'entrata in vigore della

legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall’art. 2 della legge. Entro

quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa

i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – ed al Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale per

i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché alla Regione interessata.

4. Le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge, nei casi previsti dall’articolo 3, comma

3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e

di proposta, ne danno comunicazione per il riconoscimento alle amministrazioni previste al comma

3 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta di minoranze già istituiti,

la comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2000 [2001].

Art. 2

Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

1. Al fine di assicurare l’apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di

cui all’articolo 4 della legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica, entro un anno dall’entrata in vigore del

presente regolamento e nell’ambito della propria autonomia e competenza indica i criteri generali

per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 della legge.

2. Le istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, nell’ambito della propria autonomia,

prevista dall’art. 21, commi 5,8,9,10 e 1 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dei criteri di cui al

comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle Università delle regioni interessate, possono

avviare una fase di sperimentazione con l’attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4

della legge, per una durata massima di tre anni a partire dall’avvenuta comunicazione da parte dei

soggetti di cui al comma 1.

3. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse le istituzioni

scolastiche che usino la lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia, ovvero quelle che già

usino in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

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Art. 3

Iniziative in ambito universitario a favore della lingua delle minoranze

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e

Tecnologica favoriranno le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed

educazione permanente a sostegno delle finalità della legge prevedendo, nel rispetto dell’autonomia

delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate, percorsi formativi specifici per

insegnanti, interpreti e traduttori e l'attivazione di corsi universitari sulla lingua e la cultura delle

minoranze di cui all’art.2 della legge. A tal fine, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica delle

istituzioni universitarie e delle istituzioni scolastiche delle regioni interessate, i suddetti Ministeri

concorrono in sede di coordinamento interministeriale, entro un anno dall'adozione del presente

Regolamento, a definire un quadro formativo di riferimento.

2. Le Università delle regioni interessate potranno avviare una fase di sperimentazione dei relativi

corsi universitari per una durata massima di tre anni, a decorrere dalla data dell’avvenuta adozione

da parte dei consigli provinciali delle delimitazioni territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, della

legge. Le specifiche modalità della sperimentazione, anche al fine di definire il quadro formativo di

riferimento, potranno essere previste in appositi accordi di programma o in specifiche convenzioni

con altre istituzioni.

3.. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse le Università

che abbiano già istituito in via sperimentale o permanente corsi delle lingue ammesse a tutela.

Art. 4

Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali,

comunità montane, province e regioni

1. Al fine di garantire l’immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall’articolo 7,

comma 3, della legge, l’ente locale o la regione debbono assicurare la presenza di personale

interprete qualificato.

2. In materia di verbalizzazione si fa ricorso alle apposite disposizioni contenute negli statuti degli

enti locali e nei regolamenti interni dei consigli regionali.

3. La presenza della condizione, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da

apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti delle comunità montane, delle province, e

delle regioni.

Art. 5

Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela

Le giunte comunali, nell’ambito dei territori individuati ai sensi dell’articolo 3 della legge, in

seguito all’autorizzazione ricevuta, anche in sede di approvazioone o di variazione del bilancio dai

Consigli comunali per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato,

delle regioni e degli enti locali nonché degli enti pubblici non territoriali, si avvarranno per la

traduzione di tali atti di traduttori qualificati.

Art. 6

Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di

cui all’articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello tu per i cittadini che

utilizzano la lingua ammessa a tutela, e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico,

redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate valutano, anche di concerto e nel quadro di un

programma di misure coordinate, sentite le istituzioni di cui all'art. 16 della Legge e nell’ambito dei

criteri definiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, l’opportunità di modulare gli interventi

finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

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3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 9,

comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e

professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali, al fine di reperire e

formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra

loro per le medesime suindicate finalità.

4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'art.

9 della legge, gli enti locali possono, con norma statutaria e/o regolamentare, disciplinare l'uso

scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni/ Tutte le forme di

pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di

effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.

Art. 7

Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

1. La documentazione da allegare alla domanda per il riconoscimento del diritto di cui all’articolo

11, comma 1, della legge, è quella prevista dalla normativa vigente che disciplina detta materia.

2. Il periodo di novanta giorni entro cui si deve concludere il procedimento con l’emanazione del

provvedimento prefettizio di cui all’art.11, comma 2, della legge, si intende non comprensivo di

eventuali impugnative e ricorsi avversi allo stesso.

Art. 8

Adempimenti

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Ministro per gli affari regionali, sentito il Comitato consultivo

istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei

fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge.

2. Le amministrazioni dello Stato debbono trasmettere, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di

ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – un

programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge,

quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.

3. Gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali

trasmettono, a pena di decadenza, alle regioni interessate per territorio e, per conoscenza, alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – entro il 30 giugno di

ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge,

quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.

4. Entro il 30 settembre le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per gli affari regionali – i programmi di cui al comma 3.

5. Entro il 31 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le

amministrazioni interessate, sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 alla

amministrazioni statali e alle Regioni, sulla base dei programmi presentati.

6. Entro la fine dell’anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle

somme spettanti alle Regioni, nonché al trasferimento alle stesse delle somme spettanti agli altri

soggetti di cui al comma 3 prelevate dai fondi di cui agli articoli 9 e 15.

7. Entro la fine dell’anno le Regioni provvedono a liquidare agli altri soggetti di cui al comma 3 le

somme ad essi spettanti.

8. Il Ministro del Tesoro, con apposito decreto di variazione, provvede ad assegnare alle

amministrazioni statali le somme alle stesse destinate riducendo in proporzione lo stanziamento dei

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capitoli iscritti sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

affari regionali.

9. La rendicontazione prevista dall’articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da

una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati

nell’anno precedente, ivi inclusi i risultati conseguiti.

10. L’applicazione dell’articolo 10 della legge è disciplinata da apposite disposizioni contenute

negli statuti degli enti locali interessati.

Art. 9

Interpreti e traduttori

1. In materia di incarichi agli interpreti e traduttori, si applicano le vigenti disposizioni legislative e

contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico, che disciplinano il loro rapporto di

lavoro.

Art. 10

Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 12 della legge la convenzione tra il Ministero delle

comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché il

conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di

ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della

minoranza.

2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in

sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

Comitato Tecnico Consultivo

1. Il Ministro per gli affari regionali ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque almeno due

volte l'anno, consulta, ai fini della applicazione della legge l'apposito Comitato Tecnico consultivo

istituito con proprio decerto il 17 marzo 2000

Art. 12

Disposizione transitoria

1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, la ripartizione dei fondi, di cui

all’articolo 8, i termini di cui ai commi 2, 3 dell’articolo 8, sono rispettivamente fissati in tre mesi

dalla data in entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 4, 4, 6

dell’articolo 8 sono fissati rispettivamente in quattro, cinque e sei mesi dall’entrata in vigore del

presente regolamento

 

 

 

 

 

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